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Art. 1 - Costituzione 1. È costituita con sede in Padula (SA), via Vittorio Emanuele III n° 8, l’Associazione Culturale “Il Pensatoio”, detta anche AsCuPe, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), di seguito denominata associazione. 2. L’associazione, per motivi tecnico-organizzativi, potrà istituire dipendenze e/o uffici nell’ambito del Comune di Padula, variare il proprio indirizzo, oppure istituire recapiti in Italia e all’estero, senza dover apportare modifiche al presente statuto. 3. L’associazione svolge le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse; 4. L’associazione seguirà i limiti e le condizioni previste dal D. Lsg. 4 dicembre 1997, n.460. 5. L’associazione ha durata illimitata. Art. 2 – Scopi e finalità 1. L’associazione svolge le seguenti attività: a. promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico, comprese le biblioteche; b. promozione della cultura e dell’arte; c. tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi; d. beneficenza. 2. Per la realizzazione delle iniziative coerenti con le proprie finalità, l’associazione potrà altresì collaborare con altre organizzazioni, enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, nazionali e internazionali e/o aderire a consorzi e/o associazioni. L’associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni. 3. Allo scopo di perseguire i fini sociali, l’associazione potrà richiedere finanziamenti, stanziamenti ad enti pubblici e privati, partecipare a bandi pubblici. Art. 3 – Soci 1. Sono soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal consiglio. I soci si dividono nelle seguenti categorie: a. fondatore: persona fisica che ha costituito l’associazione e chi lo diventa successivamente per meriti particolari, su proposta di uno o più soci fondatori e voto favorevole di almeno quattro quinti dei soci fondatori; b. ordinario: colui che aderisce e partecipa attivamente alla vita sociale dell’associazione ed è in regola con il pagamento della relativa quota; c. sostenitore: colui che contribuisce con versamenti cospicui in denaro o altri beni e partecipa saltuariamente all’attività dell’associazione; d. onorario: colui che per il prestigio personale o per autorità nell’attività pubblica contribuisce in modo notevole agli scopi dell’associazione. 2. Tutti i soci cessano di appartenere all’associazione per: a. dimissioni volontarie, presentando domanda al presidente dell’associazione; b. non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni; c. indegnità deliberata dal consiglio . In quest’ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri , il quale decide in via definitiva. d. gravi irregolarità nell’esercizio della propria funzione o comunque in netto contrasto con le finalità statutarie dell’associazione. 3. In caso di dimissione o radiazione, il socio non ha diritto ad alcuna restituzione di quote versate né può vantare diritto alcuno sul patrimonio sociale. 4. Ciascun socio ha i seguenti diritti ed obblighi: pagare regolarmente le quote associative, partecipare alle assemblee, votare direttamente o per delega, svolgere il lavoro preventivamente concordato. Art. 4 - Organi 1. Sono organi dell’associazione: a. l’assemblea; b. il consiglio direttivo; c. il presidente; d. il collegio dei revisori dei conti; e. il collegio dei probiviri. Art. 5 - Assemblea 1. L’assemblea è costituita da tutti i soci. 2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. 3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta. 4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. 5. In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita con il 25% dei soci presenti, in proprio o per delega. 6. Ciascun socio deve essere presente ai due terzi delle assemblee ordinarie e può fare massimo due assenze consecutive alle assemblee straordinarie. 7. Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. 8. L’assemblea ha i seguenti compiti: a. eleggere i membri del consiglio direttivo (votano soltanto i soci con almeno tre anni di anzianità di iscrizione); b. eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti (votano soltanto i soci con almeno tre anni di anzianità di iscrizione); c. approvare il programma di attività proposto dal consiglio ; d. approvare il bilancio preventivo e consuntivo; e. approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui l’articolo 16; f. stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci. Art. 6 – Consiglio direttivo 1. Il consiglio è eletto da e nell’ambito dell’assemblea ed è composto da otto membri, di cui almeno cinque soci fondatori. Esso prevede un presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri 2. Esso può cooptare altri 3 membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo. 3. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi. 4. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta. 5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 15 giorni dalla convocazione. 6. In prima convocazione il consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. 7. Il consiglio ha i seguenti compiti: a. eleggere al suo interno il presidente; b. assumere il personale; c. nominare al suo interno il segretario; d. nominare al suo interno il tesoriere; e. nominare il coordinatore; f. fissare le norme per il funzionamento dell’associazione; g. sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali; h. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa; i. ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza; Art. 7 – Presidente 1. Il presidente, che è anche il presidente dell’assemblea e del consiglio, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti. 2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 13 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 5 comma 4 e 6 comma 4. 3. Il presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del consiglio . 4. Il presidente firma tutti i contratti stipulati con terzi dopo aver ricevuto il consenso collegiale del consiglio direttivo. 5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio , sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. Art. 8 – Segretario 1. Il segretario coadiuva il presidente e il tesoriere ed è eletto dal consiglio direttivo. 2. Ha i seguenti compiti: a. provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci; b. provvede al disbrigo della corrispondenza; c. predispone, insieme al tesoriere, lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio entro il mese di dicembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio entro il mese di marzo. d. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; e. provvede, insieme al tesoriere, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio ; f. è, insieme al coordinatore, a capo del personale. Art. 9 – Tesoriere 1. Il tesoriere è eletto tra i consiglieri del direttivo. 2. Il tesoriere: a. coadiuva il presidente e il segretario ed è custode e amministratore del patrimonio dell’associazione; b. cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene idonea contabilità; c. controlla la tenuta dei libri contabili; d. predispone, insieme al segretario, da un punto di vista contabile, il bilancio; e. provvede, insieme al segretario, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio . Art. 10 – Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti eletti dall’assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente. 2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. 3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio, fatta per iscritto e firmata. 4. Il collegio riferisce annualmente all’assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci. Art. 11 – Collegio dei probiviri 1. Il collegio dei probiviri è costituito da tre membri eletti fra i soci con almeno tre anni di anzianità di iscrizione. Esso elegge nel suo seno il presidente. 2. Il collegio ha il compito di esaminare eventuali ricorsi prodotti dai soci per fatti ritenuti da essi lesivi o per provvedimenti subiti ritenuti ingiusti. I ricorsi sottoposti a valutazione del collegio devono essere presentati con relazione scritta e firmata dal ricorrente. 3. Esso è tenuto a riunirsi entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso e a deliberare in merito all’oggetto dello stesso non oltre i 30 giorni successivi alla data della prima riunione. Art. 12 – Durata delle cariche 1. Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate. 2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. Art. 13 – Risorse economiche 1. L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: a. quote associative e contributi dei soci; b. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche; c. donazioni e lasciti testamentari; d. introiti derivanti da convenzioni; e. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo; 2. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal consiglio. 3. Ogni operazione finanziaria è depositata con firma del presidente, con possibilità di delega a favore del segretario e del tesoriere. Art. 14 – Quota sociale 1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. 2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. Art. 15 – Bilancio o rendiconto 1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconto) da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voti. 2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. 3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l’anno solare. Art. 16 – Responsabilità 1. Eventuali debiti contratti dall’associazione nei confronti di terzi dovranno essere risarciti secondo le modalità di pagamento accordata dall’assemblea dei soci. In mancanza di tale accordo si attingerà al fondo comune. Qualora questo non si riveli sufficiente, si procederà alla vendita dei beni comuni. Se neanche la vendita dei suddetti beni fosse sufficiente, rispondono in solido gli amministratori per tutte le obbligazioni contratte durante il loro mandato. Sono considerate nulle le lettere di scarico di responsabilità da parte degli amministratori. 2. Qualora il debito fosse contratto da una o più persone (amministratori e/o soci) in nome dell’associazione e questi non abbiano ricevuto alcuna delega da parte del consiglio direttivo, sono ritenuti personalmente e solidalmente responsabili dell’obbligazione stessa. Art. 17 – Foro di competenza 1. Per le controversie non regolamentate dal presente statuto e dalla legge, il Foro competente è quello di Sala Consilina. Art. 18 – Modifiche allo statuto 1. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. Art. 19 – Norma di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e al regolamento interno dell’associazione.
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